Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
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Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha
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Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di
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comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito
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di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno
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giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle
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trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini